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TRIBUNALI DELLE IMPRESE - LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA





LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

1. L. n. 273/2002 - Le Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale

Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale sono state previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, poi costituite con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, del D.Lgs. n. 168/2003, le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono istituite presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

In base all'art 3, le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto:
- marchi nazionali, internazionali e comunitari,
- brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali,
- modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale
.

Con la legge n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012, le sezioni specializzate su proprietà industriale e intellettuale sono diventate "Tribunali delle imprese".


2. La nascita delle Sezioni specializzate in materia di impresa

2.1. Premessa

Con la definitiva emanazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il nostro legislatore ha apportato novità significative al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, introducendo il Tribunale delle Imprese, con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
L’articolo 2 della L. n. 27/2017 si propone infatti di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un'elevata specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia.
Il nostro legislatore ha dunque ritenuto opportuno valorizzare l'esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.


2.2. Organizzazione territoriale e strutturale

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 27/2012, di conversione del D.L.n. 1/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Secondo quanto disposto dal successivo comma 1-bis, nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Sono pertanto state istituite apposite sezioni specializzate in materia d’impresa anche a L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento.
Lo stesso comma 1-bis prevede inoltre l'istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, mentre per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino.
L'art. 10, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, nel testo integrato dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, ha successivamente modificato l'art. 1, comma 1 bis, del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, prevedendo l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano.

Con riferimento alla composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, l'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 1/2012, stabilisce che i Giudici che compongono le sezioni specializzate debbano essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, con conseguente affermazione di un alto livello di specializzazione.
Il Presidente del Tribunale o della Corte di Appello potranno assegnare ai Giudici delle sezioni specializzate anche la trattazione di processi differenti, a condizione che tale attribuzione non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.
E' dunque chiaro il duplice obiettivo perseguito dal nostro legislatore attraverso la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa.
L'istituzione del Tribunale delle Imprese consentirà, da un lato, la concentrazione della trattazione delle controversie presso un numero ridotto di uffici giudiziari, dall'altro, si assisterà ad una presumibile riduzione dei tempi di definizione delle cause in cui sono parti processuali le società di medio e/o grandi dimensioni, così da assicurare loro un incremento della competitività di tali imprese sul mercato garantita dalla maggiore celerità nella conclusione dei procedimenti.


2.3. Competenze

Le sezioni specializzate in materia di impresa rimangono competenti sui procedimenti in materia di proprietà industriale e intellettuale, di concorrenza sleale e di diritto d’autore, già affidati alle preesistenti sezioni specializzate.
Le sezioni specializzate in materia di impresa diventano inoltre competenti:
a) sulle controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale ed europea; l’articolo 33, comma 2, della legge n. 287/1990 è modificato in modo da introdurre il doppio grado di giudizio anche per le violazioni del diritto antitrust nazionale;
b) sulle controversie societarie relative alle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, società europee, società cooperative europee, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero e alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. In particolare le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a:
i) rapporti societari compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario; le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il soggetto incaricato della revisione contabile; le opposizioni dei creditori alla riduzione del capitale sociale, alla deliberazione di costituzione di patrimoni destinati, alla revoca dello stato di liquidazione, alla fusione e alla scissione;
ii) trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
iii) patti parasociali;
iv) azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
v) rapporti di controllo, direzione e coordinamento e gruppo cooperativo paritetico
;
c) sui procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, di competenza del giudice ordinario, quando sono coinvolte società di capitali.

Sono attribuite alle sezioni specializzate anche le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle sopra elencate.
Il contributo unificato previsto per i processi di competenza delle sezioni specializzate è raddoppiato. Le disposizioni in materia di tribunale delle imprese si applicano ai giudizi instaurati dopo centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
(Fonte: Assonime)


2.3.1. Le competenza per materia

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzituto competenza a decidere sulle seguenti materie:
1) controversie di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al Capo VI del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario
;
2) controversie in materia di diritto d'autore;
3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287
(controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti:
- le società per azioni,
- le società in accomandita per azioni,
- le società a responsabilità limitata,
- le imprese cooperative e mutue assicuratrici,
- le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001,
- le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento
.

Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:
a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, C.C. ed art. 2482, co. 2, C.C. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater, comma 2, C.C., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, comma 2, C.C. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, C.C., art. 2503 bis, comma 1, C.C. ed art. 2506 ter C.C. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);
b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis C.C.;
d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3), Codice Civile, le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies C.C. e le società cooperative di cui all'art. 2545 septies C.C..

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa è stata estesa dal nostro legislatore anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato art. 3, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, fatto salvo che sussista comunque la giurisdizione del giudice ordinario.


2.3.2. Le competenza per territorio

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 168/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), della L. n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012, la trattazione delle controversie di cui sono competenti a conoscere le sezioni specializzate in materia di impresa deve essere assegnata attraverso l'ausilio degli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano.
Le controversie che devono essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione andranno innanzitutto assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 168/2003.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono in totale 21 su tutto il territorio nazionale cui si sono aggiunte quelle istituite presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, di Bolzano (sezione distaccata) e di Catania, così come previsto dall'art. 1, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 168/2003.
Dunque le controversie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di primo e secondo grado andranno al momento assegnate secondo il criterio di attribuzione territoriale indicato nella seguente tabella riepilogativa.

- Si riporta il testo della tabella:
. Tabella delle attribuzioni territoriali.


L'art. 10, comma 1, lett. b), della L. 9/2014, di conversione del D.L. n. 145/2013, ha inoltre introdotto l'art. 1-bis al D.Lgs. n. 168 del 27 giugno 2003, che disciplina una particolare regola di competenza territoriale.
La regola ha ad oggetto i procedimenti che hanno quale parte processuale, anche nel caso di più convenuti ex art. 33 C.p.c., una società con sede all'estero, in qualsiasi forma costituita, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Tale articolo prevede, infatti che, in questi casi, la competenza per territorio è riservata alla:
1) sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
9-bis) sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.

Si tratta di sulla competenza per territorio delle sezioni specializzate in materia di impresa che trovano applicazione alle controversie radicate a partire dal 22 febbraio 2014, così come prescritto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
Alla luce del quadro dei criteri di distribuzione della competenza per territorio, così come tratteggiate dal combinato disposto ex art. 1 ed art. 4 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le domande giudiziali promosse, in prima od in seconda istanza, dai soggetti interessati dovranno pertanto essere formulate avanti al Tribunale od alla Corte di Appello presso cui sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa territorialmente competenti.


2.4. Contributo unificato

L'art. 2, comma 3, della L. n. 27/2012, di conversione del D.L. n. 1/2012, ha inoltre introdotto il comma 1-bis all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), apportando un significativo e consistente incremento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato per coloro che intendano promuove un'azione nelle materie di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tale articolo prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato, così come previsto dalla tabella che segue.

- Si riporta il testo della tabella:
. Importi contributo unificato.



IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

1. D.L. n. 1/2012 - Organizzazione territoriale e competenze

Con la definitiva emanazione dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il nostro legislatore ha apportato novità significative al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, introducendo il Tribunale delle Imprese, con l'obiettivo di ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
L'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 si propone infatti di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa cui affidare la trattazione di controversie in cui risulta particolarmente sentita la necessità di assicurare un'elevata specializzazione del Giudice in ragione dello specifico tasso tecnico richiesto dallo studio della materia.
Il nostro legislatore ha dunque ritenuto opportuno valorizzare l'esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, conferendo a queste ultime anche la cognizione delle controversie in materia societaria, nonché di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, co. 1, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione.
Sono pertanto state istituite apposite sezioni specializzate in materia d’impresa anche a: L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento.

Il nuovo comma 1 bis all'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede inoltre l'istituzione di una sezione specializzata in materia di impresa anche presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia, mentre per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino.

L'art. 10, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, nel testo integrato dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, ha successivamente modificato l'art. 1, comma 1 bis, del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, è prevista l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano.

Con riferimento alla composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, l'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che i Giudici che compongono le sezioni specializzate debbano essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, con conseguente affermazione di un alto livello di specializzazione.

Competenza per materia

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno innanzituto competenza a decidere sulle seguenti materie:
1) controversie di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario
;
2) controversie in materia di diritto d'autore;
3) controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea
.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:
a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, co. 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater, co. 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, co. 2, c.c., art. 2503 bis, co. 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);
b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis c.c.;
d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, co. 1, n. 3), c.c., le società esercitante l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2545 septies c.c..

Entrata in vigore

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012), le disposizioni per l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa trovano applicazione ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè a partire dal 20 settembre 2012.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

MARIA ASSUNTA IUORIO - Il Tribunale delle imprese.

Sommario:
1. Il “Tribunale delle Imprese”, un nome solo di immagine?
2. Le competenze del Tribunale delle Imprese.
2.1 In materia di diritto industriale.
2.2. In materia antitrust.
2.3 In tema di “rapporti societari”
.
3. La competenza sui procedimenti connessi ex art. 3, comma 3, D. Lgs. 168/2003: le tesi della dottrina e della giurisprudenza a confronto.
4. Una vecchia questione sul tappeto: è davvero un problema di competenza?

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GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE - Il riferimento online per le sentenze sul mondo delle imprese

La diffusione dei provvedimenti (cautelari e di altro genere) e delle sentenze, ad oggi sostanzialmente limitata al canale tradizionale della pubblicazione sulle riviste giuridiche specializzate, sconta il difetto di rendere pubblici solo pochi provvedimenti, selezionati secondo criteri inevitabilmente arbitrari, e spesso con forte ritardo rispetto alla data di deposito. Questo costituisce sicuramente un limite alla diffusione della cultura giuridica in quest’area specialistica: con effetti negativi non solo sul piano scientifico, ma anche su quello pratico.
A ciò si aggiunge, dopo l’istituzione del Tribunale delle Imprese, il rischio che per tutti coloro che operano al di fuori del capoluogo venga meno anche quella contiguità fisica con i giudici che poteva consentire un aggiornamento continuo sui nuovi orientamenti a prescindere dalla casualità e dalla tempistica della pubblicazione delle decisioni sulle riviste.
Da qui è nata l’iniziativa dell’Associazione Disiano Preite di promuovere, con una collaborazione inizialmente avviata con il Tribunale delle Imprese di Milano, poi estesa ad altri Tribunali e Corti d’appello, una raccolta sistematica di tutti i provvedimenti dei Tribunali delle Imprese aderenti al progetto, mediante la pubblicazione sul presente sito internet del testo integrale delle sentenze e delle ordinanze, organizzate secondo criteri di data, di numero di RG e, soprattutto, di “parole chiave” (in particolare, gli articoli del codice civile o della legge speciale di riferimento).

Il progetto è realizzato a cura dell'Associazione Disiano Preite, che tramite i suoi esponenti ne supervisiona gli aspetti scientifici, ed è per essa coordinato esecutivamente dal prof. Paolo Flavio Mondini.

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VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA SOCIETARIA - Le linee guida del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa

La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha predisposto, a seguito di riunioni dei magistrati della Sezione con il Conservatore del registro delle imprese di Milano e con rappresentanti designati dal Consiglio notarile di Milano, dall’Ordine degli avvocati di Milano e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, le “Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria”.
Il documento raccoglie gli orientamenti della Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano su questioni ricorrenti e intende fornire un contributo alla conoscibilità dei precedenti in una materia nella quale i provvedimenti editi non sono numerosi, così da individuare una prassi condivisa da applicare a tutte le società di capitali che hanno sede nel distretto della Corte di Appello di Milano ed a tutte le società di persone che hanno sede nel circondario del Tribunale di Milano.

- Si riporta il testo del documento:
. TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - Linee Guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168: Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 168/2003 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
Convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L n. 1/2012, coordinatyo con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


GIURISPRIDENZA

1. AMMINISTRATORE DI SRL REVOCATO - La competenza sull'azione risarcitoria - Ordinanza del Tribunale di Verona

Con riferimento alle controversie devolute alla competenza del Tribunale delle imprese indicate dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), l'elencazione delle cause che esulano dai rapporti societari propriamente intesi deve ritenersi tassativa, indi per cui deve escludersi che ricomprenda l'azione risarcitoria promossa dall'amministratore di società di capitali revocato nei confronti della società.
Sono questi i principi sanciti dal Tribunale di Verona (Ordinanza del 1° febbraio 2014) chiamato a pronunciarsi su una vertenza che ha visto l'amministratore di una società a responsabilità limitata convenire quest'ultima in giudizio per vederla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore a causa della delibera assembleare con cui detta società gli aveva revocato la carica di consigliere di amministrazione.
La società eccepiva - a propria difesa - l'incompetenza funzionale del giudice adito, ritenendo invero sussistente la competenza del Tribunale delle imprese distrettuale, poiché la controversia aveva ad oggetto un rapporto societario e rientrava pertanto tra quelle previste dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il Tribunale di Verona non ha tuttavia accolto l'eccezione sollevata dalla società convenuta in virtù di una interpretazione restrittiva dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che attribuisce alla cognizione del Tribunale delle imprese le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, nonché le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo.
Per dare una risposta al quesito riguardante la sussistenza o meno della competenza del Tribunale delle imprese, il Giudice adito ha evidenziato che le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 168/2013 sono state mutuate dall'art. 1 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 contenente la disciplina sul processo societario, poi abrogato dall'art. 54, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Secondo parte della giurisprudenza di merito, la disciplina processuale contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 relativa alle controversie riconducibili rapporti societari non poteva prescindere dal fatto che il fulcro essenziale della normativa rimaneva sempre e comunque il contratto sociale, la cui esecuzione avrebbe dovuto trovare tutela effettiva attraverso le disposizioni del rito societario. Erano inoltre state dettate specifiche previsioni laddove il legislatore aveva ritenuto di optare per l'applicabilità delle disposizioni del rito societario a fattispecie estranee al contratto sociale: è il caso delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di controllo, i liquidatori e i soggetti incaricati della revisione contabile (Tribunale di Catania, Sez. IV, ordinanza, 18 febbraio 2005).
Il Tribunale di Verona ha pertanto osservato che le norme sul rito societario previste nel D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 potevano dirsi estese ad alcune controversie che non avevano ad oggetto rapporti di natura strettamente societaria bensì una rilevanza societaria.
Si tratta di una interpretazione che il Giudice adito ha ritenuto di estendere anche rispetto alle disposizioni che individuano le controversie devolute alla competenza del Tribunale delle imprese. Ed in questo senso, il Tribunale di Verona ha osservato che l'elencazione delle cause che esulano dai rapporti societari deve ritenersi pertanto tassativa ai fini del riconoscimento della competenza funzionale del Tribunale delle imprese.
Per tale ragione, il Tribunale di Verona ha escluso la possibilità di far rientrare l'azione risarcitoria promossa dall'amministratore di una società di capitali revocato nell'ambito delle cause che riguardano rapporti societari.
Ciò troverebbe ulteriore conferma non solo nel fatto che il rapporto gestorio intercorrente tra la società e gli amministratori si pone al di fuori del contratto sociale, rimanendone distinto sia dal punto di vista genetico sia funzionale, ma anche in considerazione del fatto che detto legame può ritenersi altresì riconducibile alla figura del mandato così come affermato dalla giurisprudenza prevalente, nonostante la sussistenza di differenze tra le riferite fattispecie.
Il Tribunale di Verona ha pertanto rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla società convenuta ritenendola infondata, dichiarando così la propria competenza a decidere nel merito la controversia.
(Fonte: Altalex - Leonardo Serra)

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2. La controversia relativa alla revoca del consiglio di amministrazione è di competenza del tribunale delle imprese - Sentenza della Corte di Cassazione

La formulazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, là dove fa riferimento all’esistenza della competenza di quel Giudice sulle cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario», con l’ampio riferimento ai «rapporti societari» si presta tipicamente a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto fra l’amministratore e la società. Ne consegue che appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione, Sex. VI Civile, con la Sentenza n. 14369/15, depositata il 9 luglio 2015.



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Pubblicato su: 2012-03-28 (15716 letture)

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